Bonus e agevolazioni fiscali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), si definisce il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024 che si riporta di seguito.
Superbonus
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus).
Il superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo,entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
ll Superbonus spetta in caso di inventi trainanti individuati in:interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
Bonus ristrutturazioni edilizie
I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto.
L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Risparmio energetico
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Sismabonus
Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste anche detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite sempre fino al 31 dicembre 2024.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto per determinati interventi antisismici la detrazione del 110% (il cosiddetto “Super sisma bonus”).
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Si tratta di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche. In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali [A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)]; il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa). Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.
Iva agevolata
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili residenziali, è previsto un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio, come le ristrutturazioni edilizie, lavori di restauro e risanamenti conservativi, l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% è sempre prevista e non ha alcuna data di scadenza.
Si tratta, in particolare delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo ristrutturazione e dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Bonus Logical 2023
Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali anno 2023 elaborato da ENEA edizione Ottobre 2023.